Onorevoli Colleghi! - Le falsificazioni possono riguardare opere di pittura, di scultura, opere grafiche, oggetti archeologici (egizi, etruschi, greci, romani, eccetera) e tutto ciò di cui, con una tecnica più o meno elaborata, sia possibile fare una copia, come, ad esempio, mobili, orologi, tappeti, porcellane, francobolli e altro. La mercificazione di un'opera d'arte inizia quando questa comincia a suscitare un certo interesse e ad avere un discreto valore economico-commerciale: quasi simmetricamente e proporzionalmente al suo valore venale iniziano le sue falsificazioni.
      C'è, dunque, una grande varietà di situazioni incerte di cui bisogna tenere conto per poter poi parlare seriamente di veri e propri falsi. I confini, come si può facilmente intuire, non sono netti: chiarezze e certezze ve ne sono poche e invano si cerca di dare limpide definizioni.
      Onde evitare, in parte, le falsificazioni nel settore della grafica e dei multipli, bisogna che siano rispettate alcune regole. Prima di tutto che la matrice, una volta stabilita la tiratura, sia distrutta e, poi, che sia certa la tiratura e che l'acquirente sappia cosa compra.
      Pertanto, la presente proposta di legge stabilisce una regolamentazione in merito alla summenzionata questione, così da evitare il proliferare di truffe in tale settore.

 

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